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  • Argomenti d'esame per abilitazione alla professione Architetto:4- Sicurezza in cantiere

    Essendo iniziata la seconda sessione d'esame, possiamo contastare diversi argomenti sono trattati in questa sessione uno di cui è "la sicurezza in cantiere". In questo articolo cercheremo di chiarire i concetti pricipali e le figure professionali che hanno un ruolo fondamentale nella questione di sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione. Per sicurezza cantiere si intende l’insieme di tutte quelle misure preventive da adottare per rendere sicuri i luoghi di lavoro. Il testo unico di Sicurezza(dlgs 81/08) è il principale riferimento che contiene tutta la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il dlgs 81/08 prevede un approccio integrato alla prevenzione dei rischi, che si basa su una valutazione preliminare dei rischi, sulla definizione di misure di prevenzione e protezione, sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e sulla formazione e informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. In particolare, il dlgs 81/08 prevede che: Il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza sul lavoro e deve adottare tutte le misure necessarie per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori; I lavoratori hanno il diritto di ricevere informazioni e formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno il compito di rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro; I lavoratori devono collaborare con il datore di lavoro e gli altri lavoratori per la tutela della sicurezza sul lavoro. L'aggiornamento del dlgs 81/08,in 2023, ha apportato alcune modifiche alla normativa, tra cui: L'introduzione di un nuovo sistema di sanzioni, che prevede sanzioni più severe per le violazioni più gravi; La definizione di nuovi obblighi per i datori di lavoro, come ad esempio l'obbligo di nominare un preposto per i lavoratori esposti a rischi particolari; La previsione di nuove misure di prevenzione e protezione, come ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati ai rischi. Le figure Professionali della sicurezza nei cantieri edili COMMITTENTE PRIVATO È Il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. È la persona fisica legittimata alla firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori. Sono committenti privati le immobiliari, le amministrazioni condominiali, i singoli soggetti giuridici. può, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi di legge. sceglie il coordinatore in fase di progettazione (CSP) e, successivamente, il coordinatore in fase diesecuzione (CSE). Per lavori privati non soggetti a PSC e importo inferiore a € 100.000,00 non è necessarionominare il CSP ma solo il CSE, il quale svolge anche funzioni di CSP. verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese predispone la notifica preliminare che deve essere inviata all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro,prima dell’inizio dei lavori. DATORE DI LAVORO (IMPRESA) È il responsabile dell’impresa o unità produttiva a cui viene commissionata la realizzazione dell’opera. È il principale destinatario dell’obbligo di garantire l’integrità fisica dei lavoratori. Nomina le figure di responsabilità: il Responsabile del Servizio di Protezione e Fornisce ai lavoratori mezzi di protezione adeguati individuali o collettivi Deve consentire ai RLS / RLST (rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza) di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di accedere alle informazioni Tiene aggiornato il registro degli infortuni Organizza il cantiere Riceve dal committente il PSC Redige o fa redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) Redige il DUVRI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE (CSP) È un professionista (architetto, ingegnere, geologo, geometra, perito industriale), al quale viene dato l’incarico di redigere il PSC e IL fascicolo tecnico. Il coordinatore della progettazione viene designato dal committente contestualmente al progettista dell’opera, possedendo i requisiti professionali previsti dalla legge. COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA(CSE) È un tecnico con competenze specifiche in materia di sicurezza nei cantieri. Ha le stesse caratteristiche del CSP.Viene designato dal committente prima dell’affidamento dei lavori. Non può però essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice o dipendente della stessa. Qualora nei cantieri con un’unica impresa nel prosieguo dei lavori dovessero intervenire altre imprese subappaltatrici, il committente è tenuto alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva a cui spetterà il compito di redigere il PSC ed il fascicolo tecnico, assumendo così anche il ruolo di coordinatore in fase di progettazione. Prima dell’inizio dei lavori al CSE vengono trasmessi i POS delle imprese esecutrici Valuta la compatibilità tra quanto previsto dal PSC e dai POS delle imprese esecutrici; Controlla l’applicazione del PSC; Riferisce al committente sulle inadempienze delle imprese, proponendo l’eventuale l’allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere, e la risoluzione del contratto. MEDICO COMPETENTE Il medico nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria. Il medico, specializzato in medicina del lavoro, è incaricato della stesura del programma di sicurezza sanitaria. IL LAVORATORE È la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro. Considerando che le norme per la sicurezza sono destinate a salvaguardare principalmente la sua persona, compito del lavoratore è partecipare attivamente per la loro attuazione. RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) È la persona, con attitudini e capacità adeguate, incaricata dal datore di lavoro, per l’individuazione e valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere nominato dal datore di lavoro previa consultazione dell’RLS / RLST. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS - RLST) È il rappresentante dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza. Viene eletto dai lavoratori con un’apposita assemblea aziendale (RLS). Può essere individuato anche in ambito territoriale (RLST). Deve ricevere un’adeguata formazione e seguire uno specifico corso. DIRETTORE DEI LAVORI Il direttore dei lavori è una figura professionale che, in un cantiere edile, ha il compito di vigilare sull'esecuzione dei lavori in conformità al progetto e al capitolato d'appalto. Il direttore dei lavori non è, in senso proprio, un soggetto responsabile della sicurezza in cantiere, ma ha comunque un ruolo importante in materia. Il direttore dei lavori viene nominato dal committente privato o dal RUP. In particolare, il direttore dei lavori ha il compito di: Verificare che il cantiere sia allestito in conformità alle norme di sicurezza; Verificare che le imprese esecutrici dei lavori rispettino le norme di sicurezza; Proporre eventuali modifiche al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) se necessario; Richiedere all'impresa esecutrice l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive se necessario; Sospendere i lavori in caso di pericolo imminente. Inoltre, il direttore dei lavori deve collaborare con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per garantire la sicurezza in cantiere. In particolare, il direttore dei lavori deve: Fornire al CSE tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione del PSC; Collaborare con il CSE per la verifica dell'attuazione del PSC; Informare il RLS di eventuali problemi di sicurezza riscontrati in cantiere. Il direttore dei lavori può essere un soggetto diverso dal CSE, ma in questo caso è importante che ci sia un'adeguata cooperazione tra le due figure per garantire la sicurezza in cantiere. NOTIFICA PRELIMINARE L'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei avori, trasmetta all'AUSL e alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII del suddetto Decreto, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea); b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 UG. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) L’articolo 100 del D.lgs 81/2008 definisce cosa sia il Piano di Sicurezza e di coordinamento. si evidenziano, almeno 2 esplicative parole chiave: rischi (Allegato XI) e stima dei costi (allegato XV). Il PSC è lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea). Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) e le misure di coordinamento atte a realizzare quanto sopra previsto. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) Il POS è il documento in cui sono contenute tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede l'obbligo del datore di lavoro di un’impresa esecutrice di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) con i contenuti minimi previsti all’Allegato XV; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avrà l’obbligo di verificare l’idoneità di questo documento. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) rappresenta la mappatura dei rischi presenti in un'azienda. Deve contenere tutte le procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. Si parla, invece, di documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI) quando un'impresa esterna interviene nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento. I DUVRI deve indicare tutte le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze nell’ambiente di lavoro. Nei cantieri edili il ruolo del DUVRI è ovviamente svolto dal PSC e dal POS.

  • Argomenti d'Esame per abilitazione alla professione Architetto:3- Autorizzazione paesaggistica

    Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che, oltre al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento, richieda l’autorizzazione paesaggistica. NORMATIVA Il Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004) regola il rilascio dell’autorizzazione all’ente competente (Regione). Essa è obbligatoria per iniziare i lavori su qualsiasi immobile o terreno sottoposto a vincolo paesaggistico: la Regione verifica la compatibilità dell’opera con il valore paesaggistico dell’area/immobile e quindi rilascia l’autorizzazione. In base all’attuale normativa dunque, a seconda del lavoro/costruzione che intendi iniziare, puoi ricorrere a tre diversi procedimenti: Intervento libero: sono interventi che non modificano la struttura del territorio o immobile e quindi non occorre l’autorizzazione paesaggistica ma al massimo, se previsto, il solo titolo edilizio. Tipico esempio sono i lavori per il miglioramento energetico che non comportano modifiche strutturali dell’edificio oppure l’eliminazione delle barriere architettoniche; Autorizzazione semplificata: per interventi lievi, per esempio l’adattamento sismico oppure l’ottimizzazione energetica che richiede mutazioni anche strutturali dell’edificio; Autorizzazione ordinaria: per lavori e opere più importanti. Nel articolo 23 del Testo Unico Edilizia dpr 380/2001 prevede autorizzazioni paesaggistiche preliminare del inizio attività. Art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori 1. Nei casi in cui si applica la disciplina della SCIA, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'art. 20, c. 3, si applica quanto previsto dal c. 5-bis del medesimo articolo. 2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi. L’amministrazione preposta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è la regione ovvero un ente pubblico da essa delegato (Comune, Ente Parco, Provincia). La necessità dell’autorizzazione viene verificata caso per caso, anche con riferimento alla tipologia dell’intervento. Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica L’autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi (art. 149): interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici; interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio; taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, dpr 13/02/2017 Breve elenco degli INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO SEMPLIFICATO B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all’ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario; B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne; B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all’installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili; B.5. interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfo tipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti; B.6. interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell’edificio e siano visibili dallo spazio pubblico; B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.8. installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all’art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni; B.9. installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo; B.12. interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale; B.13. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc; B.14. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici; B.15. interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all’art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice; Autorizzazione paesaggistica “ordinaria”: procedimento Il richiedente presenta al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”. L’amministrazione competente esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento per il quale si richiede l’autorizzazione, verificandone la completezza e, se necessario, richiedendo le opportune integrazioni e svolgendo gli accertamenti del caso; la medesima amministrazione provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente. Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti. In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. Entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente, l’amministrazione competente provvede in conformità. L’autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace, e tale rimane per un periodo di 5 anni; trascorso questo termine è necessario ottenere una nuova autorizzazione. Il diniego all’autorizzazione è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini previsti dalla legge. Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi del procedimento la legge prevede misure sostitutive (art. 146, commi 9 e 10). Autorizzazione paesaggistica semplificata: procedimento Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 del DPR 139 del 2010. Il richiedente presenta all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione l’apposita istanza, costituita dalla relazione paesaggistica semplificata. Tale relazione deve essere redatta da un tecnico abilitato secondo le indicazioni da pag. 10 a pag. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Nella relazione il tecnico attesta anche la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Se l'autorità che rilascia l’autorizzazione non coincide con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, è necessario ottenere dal comune l'attestazione di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a SCIA, delle asseverazioni previste dal Testo Unico Edilizia, DPR 380/01. Dove possibile, la presentazione della domanda e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata per via telematica. Se per l’intervento da autorizzare si fa riferimento allo sportello unico per le autorità produttive, si potrà presentare la domanda a quest’ultimo. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione procede all’esame della richiesta e della relazione paesaggistica. Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente. Se la valutazione è positiva, l’amministrazione procede entro 30 giorni all’invio della documentazione alla Soprintendenza. Il Soprintendente, una volta ricevuta la documentazione, si esprime in merito alla richiesta con parere vincolante, e lo comunica all’amministrazione entro i 25 giorni successivi alla ricezione degli atti. Se il parere è negativo, la Soprintendenza ne dà immediata comunicazione all’interessato. Se il parere è positivo, il Soprintendente ne dà notizia all’amministrazione, che comunica entro 5 giorni al soggetto interessato l’esito della richiesta. Se ne ha competenza, l’amministrazione rilascia contestualmente anche il titolo edilizio. L’autorizzazione è immediatamente efficace, e ha validità di 5 anni. Trascorso questo termine, è necessario ottenere una nuova autorizzazione. Nei casi di inerzia di una o più amministrazioni partecipi al procedimento, la legge prevede misure sostitutive (art. 4 del DPR 139/10).

  • Argomenti d'esame per l'abilitazione alla professione di architetto:2- Titoli Abilitativi

    L'argomento successivo più discusso all'esame di Stato è il "titolo abilitativo". La norma che disciplina i titoli abilitativi è il Testo Unico Edilizia(TUE) dpr.380/2001. Gli argomenti legislativi relativi al titolo abilitativo sono di fondamentale importanza per l'architetto. La conoscenza delle normative vigenti è necessaria per garantire la corretta progettazione e realizzazione delle opere edilizie. "Per ogni tipo d'intervento edilizio serve un titolo abilitativo, tranne attività edilizia libera." TITOLI ABILIATIVI: 1. PdC 2. SCIA 3. CILA 4. CIL Comunicazione Inizio Lavori(CIL) I seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: Elenco che estende l’attività della CIL: - gli interventi di manutenzione ordinaria: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; - gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica; - gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; - le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo - i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola - le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; - le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità - le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, - i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DL 2 1968, n. 1444; - le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata(CILA) Gli interventi NON riconducibili a: · Art. 6 - Attività edilizia libera · Art. 10 - Interventi subordinati a Permesso di Costruire · Art. 22 - Interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività L'interessato trasmette all'amministrazione comunale(SUE) l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. I documenti da allegare per la CILA: a relazione tecnica asseverata dal tecnico abilitato; la documentazione catastale (visura, planimetria); gli elaborati grafici (stato di fatto e situazione di progetto); documentazione sullo stato legittimo dell’immobile; la documentazione sulla sicurezza; la documentazione sulla regolarità contributiva; la ricevuta di pagamento di eventuali diritti di segreteria da pagare al comune; l’atto di provenienza; documenti di identità (del proprietario dell’immobile, del tecnico esperto). Ad esempio, per la manutenzione straordinaria che non toccano la struttura dell’edificio, la diversa distribuzione degli ambienti, il rifacimento del bagno, il rifacimento di alcuni impianti, l’installazione di un sistema a cappotto termico serve la CILA. Per frazionamento o accorpamento di unità immobiliari anche con variazione delle superfici delle singole unità (purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso) serva la CILA. CILA SUPER BONUS-CILAS Il modello CILA Superbonus (CILA-S) si riferisce solo ed esclusivamente alle agevolazioni legate al Superbonus 110%, sia sismabonus che ecobonus. La CILA superbonus 110 costituisce la documentazione obbligatoria per dare avvio ai lavori di efficientamento energetico o di messa in sicurezza statica (art.33 e 33-bis del d.l. 77/2021, convertito dalla legge 108/2021 e in vigore dal 31 luglio scorso). Gli interventi attuabili con CILA-S sono: efficientamento energetica (ecobonus 110%); riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%); tutti gli interventi trainanti e trainati che beneficiano del Superbonus 110% che possono riguardare anche parti strutturali e prospetti degli edifici. Da notare che con la CILA-S è possibile assentire anche lavori di “ristrutturazione edilizia pesante”, che intervengono quindi sulla struttura dell’edificio, solo qualora si usufruisca dei bonus fiscali previsti dall’art. 119 del DL 34/2020 smi. Inoltre, il modello CILA-S non richiede l’asseverazione dello stato legittimo dell’immobile (ai sensi dell’art. 9-bis del dpr 380/2001). -Sanzione per mancata CILA La mancata presentazione della CILA prevede una sanzione descritta all’articolo 6-bis, comma 5 del testo unico per l’edilizia, che ammonta a 1.000 €. Se si presenta la comunicazione quando l’intervento è in corso di esecuzione, si parla di CILA tardiva: la sanzione viene applicata lo stesso, ma è prevista una riduzione di due terzi (si pagherà 333,33 €). Permesso di Costruire Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino: un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente d) interventi che Comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, «oppure», limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A · comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli. Il PdC è irrevocabile ed è oneroso ai sensi art. 16 “Contributo per il rilascio del permesso di costruire”. Art.12. . Il permesso di costruire è rilasciato in CONFORMITÀ alle previsioni: degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente ( NTA) · Parametri Urbanistici ( limiti & vincoli) · Parametri Architettonici ( tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, sicurezza , vivibilità degli immobili ) Art.15. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante SCIA. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. Art. 16 - Contributo per il rilascio del permesso di costruire Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo COMMISURATO ALL’INCIDENZA degli ONERI DI URBANIZZAZIONE nonché al COSTO DI COSTRUZIONE. Il CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità; e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell’assetto idrogeologico, artistico-storica e ambientale. Segnalazione Certificata Inizio Attività(SCIA) Sono realizzabili mediante la Segnalazione certificata di inizio di attività, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: a) interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; b) interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; c) interventi di ristrutturazione edilizia Sono inoltre realizzabili mediante SCIA le VARIANTI ( VARIANTE) al PERMESSO DI COSTRUIRE che NON incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del DL 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Art. 23 SCIA in ALTERNATIVA al PERMESSO DI COSTRUIRE In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione; b) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da PIANI ATTUATIVI ( PLC, PP) comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di STRUMENTI URBANISTICI GENERALI (PRG) recanti precise disposizioni plano-volumetriche. SCIA onerosa si può iniziare il lavori dopo 30 giorni. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al c. 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. PERMESSO DI COSTRUIRE è quando incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, alteri la sagoma dell'edificio e …particolari interventi nella zona A. SCIA quando NON incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio… CILA tutti gli interventi che non sono compresi nella SCIA e PDC e Attività Edilizia libera Attività edilizia libera…quando NON incide sulle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DL n. 42/2004.

  • Argomenti legislativi Esame di Stato Architetto:1- Intervento Edilizio,TUE

    Uno degli argomenti più discussi nell'esame di Stato Architetto sia Architetto Senior che Junior è la tipologia dell'intervento edilizio e la procedura amministrativa che serve per proseguire ogni tipo d'intervento. "La commissione dimostra un progetto o un elaborato dello stato di fatto e lo stato di progetto con dei segni gialli e rossi che dimostrino demolizione e costruzione e chiede la tipologia dell''intervento edilizio e quale titolo abilitativo serve per questo intervento. C'è la possibilità che non si fa vedere un progetto e chiede lo stesso di spiegare gli interventi edilizi e la procedura amministrava. " Un architetto praticante ha tanto a che fare con gli interventi edilizi specialmente capire se per un intervento serve la scia/ la CILA o piuttosto il PdC cambia tanto le procedure amministrative ed i tempi . La normativa TUE, DPR 380/2001 (aggiornata Marzo 2023) prevede sei tipologie degli interventi edilizi: 1. Manutenzione ordinaria 2. Manutenzione straordinaria 3. Restauro e risanamento conservativo 4. Ristrutturazione edilizia 5. Nuova costruzione 6. Ristrutturazione urbanistica 1- Manutenzione Ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; Per seguire questi interventi il proprietario può fare un CIL(comunicazione inizio lavori). Rientrano in questa categoria tutte quelle opere classificate nel regime dell’attività edilizia libera e si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo. gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro silvo pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola; le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 2 1968, n. 1444; le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 2-Manutenzione Straordinaria opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 3- Restauro e risanamento conservativo gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; In accordo all’art. 29 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Dlgs 42/04 – “per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale”. 4-Ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del DL 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettera c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria; 5-Nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali; 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 4) installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore; 5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti. 6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;(interventi pertinenziali) 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; 6- Ristrutturazione Urbanistica quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

  • Vuoi preparare per l'esame di Stato Architetto Sessione Novembre 2023?ecco le soluzioni per studiare

    Sei un neolaureato in architettura e vuoi iniziare subito a lavorare come un architetto professionista? o ti sei laureato tempo fa ma per vari motivi non hai avuto tempo o la possibilità di superare l'esame e abilitarti alla professione? Ora è il miglior momento per fare l'esame, essendo ancora una prova orale a distanza ovvero in presenza, e non si sa se questa modalità d'esame continua ad essere una prova a distanza negli successivi o no. Per superare l'esame di Stato bisogna capire perché lo facciamo! la risposta più sintetica è perché vogliamo praticare la professione rispettando le normative Nazionali, regionali e comunali vigenti e seguendo le procedure amministrative corrette per ottenere un Atto Amministrativo. Detto questo non c'è tanto tempo per studiare iniziando già da ora a prepararsi per l'esame. Ci sono diverse soluzioni per studiare e la scelta dipende dalla preparazione di ogni candidato, ecco qui alcune soluzioni che possono essere utili: - Studiare i libri che si trovano in mercato, es. i libri di Arch. Ceccarelli e il Manuale dell'architetto Michele Giuliani,.... è una buona soluzione ma non basta assolutamente e il motivo è perché c'è una marea di informazioni che in poco tempo è impossibile memorizzare tutto. Specialmente quando c'è poco tempo per studiare e non si sa quali sono le informazioni più importanti rispetto ad altre, il nostro cervello funziona meglio classificando ed evidenziando le informazioni impostanti. - Ecco allora che si pensa a studiare i materiali che si trovano online e seguire i consigli, le dispense , i riassunti, le domande dell'esame che sono state fatte nelle sessioni precedenti. Questo modo di studiare ha dei vantaggi suoi tipo spendere meno soldi ed essere aggiornati sugli argomenti che sono stati chiesti all'esame, ma ci sono anche degli svantaggi come confusione delle informazioni non sapendo se le info sono corrette!! specialmente l'argomentazione sul progetto( la prima fase dell'esame) è molto importante e non è possibile memorizzare le risposte delle altre persone purché le domande e i progetti variano e ci vuole la professionalità ad interpretarle. - Quindi arriviamo alla terza soluzione fare un corso intensivo online di preparazione per l'esame di Stato che ci prepara in breve tempo a superare l'esame. Un corso con un docente professionale e aggiornato su tutti gli argomenti dell'esame. Un corso con le lezioni individuali, non delle video registrate, che da anche la possibilità di fare le vostre domande durante le lezioni. Le informazioni sono state verificate dalle commissioni d'esame. Il corso è breve e flessibile, non 120 ore di lezioni che non ci sarà mai tempo di seguire e studiare tutto. E alla fine un corso con i prezzi competitivi, vi propongo questo corso che ha tutte queste caratteristiche e vi fornisce tutti i materiali didattici da studiare; le dispense, accesso alla banca delle domande dell'esame, le simulazioni e gli esercitazioni. https://www.esamearchitetti.com/esamedistatoarchitetto2023 Vi auguro un in bocca al lupo

  • Dove sostenere l'esame di Stato Architetto? A distanza o in presenza?

    Dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale 2023 per la modalità e le date dell'esame di Stato ancora non è ben chiaro come sarà alla fine la modalità di svolgimento dell'esame di Stato Architetto. Com'è stato indicato nel Decreto "In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2023 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1 sono costituite da un’unica prova orale da svolgersi con modalità a distanza ovvero in presenza presso le sedi elencate nella Tabella allegata." E allora cominciano i dubbi ma alla fine si fa l'esame in presenza o a distanza? e se l'esame è in presenza come sarà una prova orale in presenza? le commissioni esaminatrici fanno disegnare un intero progetto o un elaborato singolo ? Per rispondere queste domande bisogna guardare sul sito della sede in cui si vuole sostenere l'esame. Vi ho ripotato qui la lista delle sedi di esame con le modalità di svolgimento indicata sul sito delle università. BARI – Politecnico di Bari MATERA , modalità unica orale in presenza; CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari ,modalità unica orale in presenza; CAMERINO – Università di Camerino, modalità unica orale in presenza; CATANIA – Università degli Studi di Catania, modalità non ancora definite CESENA – Università degli Studi di Bologna , modalità unica orale a distanza; FERRARA – Università degli Studi di Ferrara , modalità unica orale a distanza; FIRENZE – Università degli Studi di Firenze, modalità unica orale a distanza; GENOVA – Università degli Studi di Genova, modalità unica orale a distanza; MILANO – Politecnico di Milano ,modalità unica orale a distanza; NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II” Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” ,modalità unica orale a distanza; PALERMO – Università degli Studi di Palermo, modalità unica orale a distanza; PARMA – Università degli Studi di Parma ,modalità unica orale a distanza; PERUGIA – Università degli Studi di Perugia PESCARA – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara , ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” , modalità unica orale in presenza REGGIO CALABRIA – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, modalità unica orale a distanza; SALERNO – Università degli Studi di Salerno ,modalità unica orale a distanza; SASSARI – Università degli Studi di Sassari,; TORINO – Politecnico di Torino, za; TRIESTE – Università degli Studi di Trieste ,modalità unica orale a distanza; VENEZIA – Università IUAV di Venezia,; C'è sempre un detto che sostenere l'esame in alcune città è più semplice rispetto ad altre sedi. è quasi successo a tutti , un collega o un amico/a ha superato l'esame negli anni scorsi in qualche sede e ci suggerisce di farlo anche quest'anno li. Ma è vero o no?! Assolutamente no, perché ogni anno scolastico la commissione esaminatrice di ogni sede d'esame cambia e non solo cambiano le tipologie delle domande ma anche il livello di difficoltà dell'esame può variare ogni anno. La soluzione allora? Vi suggerisco di fare un corso che vi prepara non solo per una sede specifica ma per tutto il paese cosi per dare la possibilità a i candidati di scegliere in quale sede fare l'esame . Ogni candidato ha bisogno di una strategia e un programma individuale per procedere con lo studio per l'Esame di Stato. Il corso di preparazione per l'esame di stato per architetti online offre un programma completo che prepara i candidati sia per l'esame orale a distanza sia per l'esame in presenza. Il programma si basa su un approccio flessibile che si adatta alle diverse modalità di esame, garantendo una preparazione solida ed efficace. Un elemento chiave di questo corso è l'attenzione dedicata alle lezioni individuali. Ogni candidato avrà la possibilità di avere sessioni di studio one-on-one con docenti esperti nel settore. Questo approccio personalizzato permette di concentrarsi sulle specifiche esigenze di ogni candidato, fornendo un supporto mirato e una guida approfondita. Il corso mira anche a evitare di sovraccaricare gli studenti con un numero eccessivo di ore di lezione. Si riconosce che l'apprendimento efficace richiede un equilibrio tra teoria e pratica. Pertanto, oltre alle lezioni, i candidati saranno coinvolti in una serie di esercitazioni pratiche. Questo approccio permette di mettere in pratica le conoscenze acquisite e di sviluppare le competenze richieste per superare l'esame di stato. I candidati avranno l'opportunità di affrontare simulazioni realistiche dell'esame. Questo aiuta a familiarizzare con le dinamiche dell'esame e ad affinare le abilità necessarie per presentare in modo efficace il proprio lavoro e le proprie idee. per maggiori informazioni contattaci.

  • 🏛️ Esame di Stato di Architettura: preparati al meglio con i nostri corsi! 📚

    L'esame di Stato è un passo importante per ottenere l'abilitazione professionale e si avvicina sempre di più. È il momento di concentrarsi sulla preparazione e di scoprire cosa aspettarsi dalla prova! 🎓 Affidati ai nostri corsi: Per affrontare l'Esame di Stato con sicurezza e preparazione, ti invitiamo ad affidarti ai nostri corsi specializzati. Con la nostra esperienza e conoscenza, siamo pronti a guidarti nel percorso di studio in modo efficace e tempestivo. Abbiamo sviluppato programmi completi che coprono sia le competenze pratiche che la conoscenza legislativa, garantendoti una preparazione solida e mirata. 🏢 Prova in presenza: Se la prova si svolge in presenza, i nostri corsi ti forniranno le competenze necessarie per affrontare la richiesta di disegnare un dettaglio o una pianta di una casa. Attraverso esercitazioni pratiche e approfondimenti specifici, potrai affinare le tue abilità e presentare un lavoro di qualità durante l'esame. 💻 Prova a distanza: Nel caso in cui la prova si svolga a distanza, i nostri corsi ti prepareranno adeguatamente per affrontare le richieste di descrizione di opere architettoniche o di fornire dettagli specifici in modo chiaro e completo. Ti forniamo gli strumenti necessari per comunicare in modo efficace anche a distanza, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove modalità di esame. 📚 Legislazione: Indipendentemente dalla modalità, i nostri corsi ti offriranno una preparazione approfondita sulla legislazione riguardante l'architettura. Ti forniamo le informazioni più adeguate sulle normative e sui regolamenti, consentendoti di affrontare con sicurezza le domande relative alla legislazione durante l'Esame di Stato. 🎓 Preparati al successo in tempi veloci! Affidandoti ai nostri corsi, potrai beneficiare di un percorso di studio efficiente che ottimizza i tempi e ti prepari al meglio per l'Esame di Stato. Grazie alla nostra esperienza e alla nostra metodologia, potrai raggiungere i tuoi obiettivi in ​​modo rapido ed efficace. In bocca al lupo a tutti gli aspiranti architetti! 🍀✏️🏗️ Affidati ai nostri corsi e preparati a superare l'Esame di Stato con successo. Contattaci oggi stesso per maggiori informazioni e per iniziare il tuo percorso di preparazione. #esamedistatoarchitettura #architetto #professionearchitetto #milano #PreparazioneEsameArchitetto #EsameDiStatoArchitettura #StudiareArchitettura #ArchitettiAmbiziosi Per maggiori informazioni contttaci, https://www.esamearchitetti.com/esamedistatoarchitetto2023

  • Nuovo Decreto Ministeriale 2023 la modalità di svolgimento e le date dell'esame di Stato Architetto

    Finalmente nel giorno 17 di Maggio è stata pubblicata l'ordinanza ministeriale riguardo all'esame di Stato abilitazione alla professione Architetto senior, Architetto Junior, pianificatore , paesaggista e conservatore. In sintesi: articolo 1 1.Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2023 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale. 2. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea. articolo 3 1.I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 giugno 2023 e alla seconda sessione non oltre il 20 ottobre 2023 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. 2. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni indicate nell’articolo 1. 3. Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 20 ottobre 2023, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza. articolo 8 1. Per i possessori di laurea magistrale, di laurea specialistica, o di diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 26 luglio 2023 e per la seconda sessione il giorno 16 novembre 2023. 2. Per i possessori di titoli di laurea conseguiti in base all’ordinamento introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, e di diploma universitario, gli esami hanno inizio per la prima sessione il giorno 31 luglio 2023 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre 2023. articolo 10 1.In deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione dell’anno 2023 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui all’articolo 1 sono costituite da un’unica prova orale da svolgersi con modalità a distanza ovvero in presenza presso le sedi elencate nella Tabella allegata. Sedi d'esame: ARCHITETTO, PIANIFICATORE TERRITORIALE, PAESAGGISTA, CONSERVATORE DEI BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI e ARCHITETTO IUNIOR, PIANIFICATORE IUNIOR: BARI – Politecnico di Bari MATERA – Università degli Studi della Basilicata CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari CAMERINO – Università di Camerino CATANIA – Università degli Studi di Catania CESENA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” FERRARA – Università degli Studi di Ferrara FIRENZE – Università degli Studi di Firenze GENOVA – Università degli Studi di Genova MILANO – Politecnico di Milano NAPOLI – Università degli Studi di Napoli “Federico II” Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” PALERMO – Università degli Studi di Palermo PARMA – Università degli Studi di Parma PERUGIA – Università degli Studi di Perugia PESCARA – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara ROMA – Università degli Studi di Roma “La Sapienza” REGGIO CALABRIA – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria SALERNO – Università degli Studi di Salerno SASSARI – Università degli Studi di Sassari TORINO – Politecnico di Torino TRIESTE – Università degli Studi di Trieste VENEZIA – Università IUAV di Venezia "Una cosa è certa: per superare l'esame di stato per architetti, è essenziale uno studio accurato e privo di confusione. Non bisogna perdere tempo, perché ogni istante è prezioso. Beh, potresti dire 'più tardi comincerò a studiare' o ' più tardi lo farò', citando il detto 'meglio tardi che mai'. Ma in realtà, tardi è solo tardi. Ma non temere, abbiamo la soluzione: il nostro corso, semplicemente il nostro corso. Da sempre" Corso di preparazione all'esame di Stato Architetto online

  • Legge 10: Un pilastro fondamentale nella progettazione architettonica per la sicurezza degli edifici

    La progettazione architettonica è un processo complesso che richiede una solida comprensione delle leggi e delle normative. La Legge 10, conosciuta come "Norme sulla sicurezza degli edifici", svolge un ruolo cruciale nella progettazione e nella realizzazione di edifici sicuri in Italia. Negli ultimi anni, questa legge è stata soggetta a importanti aggiornamenti per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici e alle nuove esigenze. La Legge 10 del 1991, relativa alla sicurezza degli edifici, ha un'ampia area di applicazione che riguarda molteplici aspetti della progettazione architettonica e delle costruzioni. Tra le principali aree di applicazione della Legge 10 si possono citare: Sicurezza strutturale: la Legge 10 stabilisce i criteri e le procedure per garantire la stabilità e la resistenza degli edifici, in modo da prevenire il crollo o il cedimento delle strutture in caso di eventi sismici o di altre calamità naturali. Prevenzione incendi: la Legge 10 prevede l'adozione di misure e di sistemi antincendio adeguati per prevenire e limitare gli incendi negli edifici, nonché per garantire una corretta evacuazione delle persone in caso di emergenza. Impianti: la Legge 10 stabilisce le norme e i requisiti per gli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, al fine di garantirne la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità. Accessibilità: la Legge 10 prevede che gli edifici siano accessibili per le persone con disabilità, prevedendo la realizzazione di rampe, ascensori e altri elementi che consentano l'accesso a tutti gli ambienti dell'edificio. Titoli abilitativi: la Legge 10 definisce i requisiti e le procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi necessari per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici, tra cui il permesso di costruire, il collaudo statico e la certificazione energetica. La legge 10 nel corsi degli anni ha subito diverse evoluzioni per adeguarsi ai cambiamenti tecnologici, alle esigenze emergenti e agli standard internazionali. Alcune delle principali rivoluzioni e aggiornamenti che hanno interessato la Legge 10 includono: Aggiornamenti normativi: Nel corso degli anni, sono stati apportati numerosi aggiornamenti alle normative tecniche di riferimento per la progettazione e la costruzione degli edifici. Questi aggiornamenti hanno tenuto conto delle nuove tecnologie, delle conoscenze scientifiche e delle migliori pratiche per garantire la sicurezza degli edifici. Nuovi requisiti strutturali: Sono stati introdotti nuovi requisiti per la sicurezza strutturale degli edifici, soprattutto per quanto riguarda la resistenza sismica. Sono stati definiti parametri e criteri di progettazione specifici per le diverse zone sismiche del paese, al fine di garantire la stabilità degli edifici in caso di terremoti. Prevenzione incendi: Gli aggiornamenti alla Legge 10 hanno posto un'enfasi maggiore sulla prevenzione incendi, introducendo nuove norme per la progettazione e l'installazione di sistemi antincendio. Sono stati definiti standard più rigorosi per la resistenza al fuoco dei materiali da costruzione e sono state specificate misure di evacuazione e di sicurezza per garantire la protezione delle persone in caso di incendio. Accessibilità: Un altro aspetto significativo della rivoluzione della Legge 10 è stata l'attenzione crescente all'accessibilità degli edifici per le persone con disabilità. Sono state introdotte disposizioni specifiche per garantire l'accesso senza barriere architettoniche, come l'installazione di ascensori, la realizzazione di rampe e la progettazione di spazi adatti alle diverse esigenze. Certificazione energetica: Negli ultimi anni, la Legge 10 ha subito un importante aggiornamento per includere disposizioni sulla certificazione energetica degli edifici. È stato introdotto l'obbligo di valutare e certificare l'efficienza energetica degli edifici, promuovendo soluzioni sostenibili e l'uso di energie rinnovabili. L'architetto deve presentare una relazione tecnica in conformità alla Legge 10 quando richiede un permesso di costruire o un titolo abilitativo per un progetto edilizio. La relazione tecnica è un documento fondamentale che fornisce una descrizione dettagliata del progetto e dimostra la conformità alle disposizioni della Legge 10 sulla sicurezza degli edifici. La relazione tecnica deve essere redatta dall'architetto o da un professionista abilitato che dimostri una competenza tecnica adeguata. In essa vengono inclusi tutti gli elementi necessari per valutare la sicurezza dell'edificio proposto, come la stabilità strutturale, la prevenzione incendi, l'accessibilità, l'efficienza energetica e altri aspetti pertinenti. La relazione tecnica deve includere informazioni dettagliate sul progetto, come le caratteristiche strutturali dell'edificio, la scelta dei materiali da costruzione, i sistemi impiantistici previsti, le misure di prevenzione incendi adottate, le soluzioni per l'accessibilità e altre informazioni rilevanti. Inoltre, la relazione deve dimostrare che il progetto rispetta le norme tecniche e le disposizioni della Legge 10. La presentazione della relazione tecnica al comune o all'autorità competente è una parte essenziale del processo di ottenimento dei permessi e dei titoli abilitativi per un progetto edilizio. La relazione serve a dimostrare che il progetto è stato attentamente progettato e che soddisfa i requisiti di sicurezza stabiliti dalla Legge 10. L'autorità competente valuterà la relazione tecnica e, se ritenuta conforme, potrà rilasciare il permesso di costruire o il titolo abilitativo richiesto. È importante sottolineare che la documentazione richiesta può variare in base alle specifiche normative e alle procedure locali. La Legge 10 rappresenta un elemento fondamentale nel campo dell'architettura, garantendo la sicurezza degli edifici e delle persone che li utilizzano. Gli architetti devono essere aggiornati sulle ultime modifiche della Legge 10 e applicarla in tutte le fasi del processo di progettazione, compresi i requisiti dei titoli abilitativi come il permesso di costruire. La conoscenza approfondita delle norme dettagliate della Legge 10 è essenziale per garantire la conformità e la realizzazione di edifici sicuri e accessibili. #Legge10 #SicurezzaDegliEdifici #ProgettazioneArchitettonica #TitoliAbilitativi #Normative

  • "Esame di Stato per Architetti: Preparazione, Tempi e Modalità"

    L'esame di Stato abilitante alla professione di architetto rappresenta una tappa fondamentale per gli studenti di architettura che desiderano esercitare la professione. Negli ultimi anni, l'esame ha subito delle modifiche significative, in particolare con l'introduzione di una nuova modalità di svolgimento a distanza. Ma quali sono i pro e i contro di questa nuova modalità di esame orale a distanza rispetto alla vecchia modalità di svolgimento? Innanzitutto, uno dei vantaggi principali è rappresentato dalla comodità e dalla flessibilità di poter svolgere l'esame da casa propria, senza dover affrontare eventuali spostamenti. Inoltre, gli studenti hanno la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti che possiedono per supportare la loro esposizione. Inoltre, l'esame orale a distanza può ridurre il costo e lo stress associati al viaggio per raggiungere il luogo dell'esame. D'altra parte, ci sono alcuni svantaggi nell'esame orale a distanza. Ad esempio, il candidato non ha la possibilità di mostrare i propri lavori e progetti in modo tangibile, inoltre la connessione Internet può creare problemi tecnici durante lo svolgimento dell'esame. la comunicazione tra il candidato e la commissione può essere meno fluida a causa della distanza e può mettersi i candidati sotto eventuali stress di problemi di comunicazione o la lingua(per i candidati stranieri). TEMPO DI PREPRARSI PER L'ESAME DI STATO?! Il tempo necessario per prepararsi all'esame di Stato dipende dalle competenze e dalle conoscenze individuali. Tuttavia, in media, i laureati in architettura dedicano circa sei mesi alla preparazione dell'esame di Stato, lavorando a tempo pieno. È importante notare che il tempo di preparazione può variare notevolmente a seconda dell'esperienza dell'individuo, delle conoscenze acquisite durante gli studi e della preparazione personale. Un neolaureato in architettura dovrebbe iniziare a prepararsi per l'esame di stato il prima possibile, preferibilmente subito dopo la laurea. È importante iniziare a studiare in modo costante e regolare, in modo da avere abbastanza tempo per prepararsi adeguatamente per l'esame. Gli studenti possono scegliere di seguire un corso di preparazione all'esame di stato, che fornirà loro gli strumenti e le risorse necessarie per superare l'esame. Questi corsi di solito includono lezioni teoriche, esercizi pratici, simulazioni di esame e sessioni di revisione. Quali sono le previsioni per la modalità d'esame nel 2023? Al momento non ci sono notizie ufficiali riguardo alla modalità di esame di stato per l'anno 2023. Tuttavia, è possibile che l'esame orale a distanza rimanga in vigore, anche dopo la fine della pandemia. In ogni caso, è importante rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti l'esame di stato e prepararsi adeguatamente per qualsiasi eventualità. Infine, è importante sottolineare l'importanza di frequentare un corso di preparazione all'esame di stato. Il corso fornisce agli studenti le competenze necessarie per superare l'esame con successo, aumentando le loro possibilità di successo. Inoltre, frequentare un corso può aiutare gli studenti a ridurre lo stress e l'ansia associati all'esame, fornendo loro un supporto emotivo e psicologico. In conclusione, l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di architetto è un passaggio cruciale per gli studenti che desiderano esercitare la professione. La nuova modalità di svolgimento dell'esame orale a distanza presenta vantaggi e sfide, ma è importante prepararsi adeguatamente e frequentare un corso di preparazione per aumentare le probabilità di successo. Mantenere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti l'esame di stato è inoltre fondamentale per prepararsi adeguatamente e superare l'esame con successo. per informazioni sul corso di preparazione per l'esame di Stato Architetto consulta il link: https://www.esamearchitetti.com/esamedistatoarchitetto2023

  • Conservare il Passato, Plasmare il Futuro: La Conservazione Architettonica nelle Città Urbanizzate

    Le città moderne sono in costante evoluzione, con nuovi edifici che sorgono e vecchi edifici che vengono demoliti per far spazio a nuove infrastrutture e sviluppi urbani. Tuttavia, è importante anche preservare il nostro passato architettonico, poiché rappresenta la nostra storia e la nostra identità culturale. La conservazione architettonica gioca un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro delle città urbanizzate, offrendo numerosi benefici che vanno oltre il semplice atto di preservare vecchi edifici. Innanzitutto, la conservazione architettonica preserva la nostra memoria collettiva e il nostro patrimonio culturale. Gli edifici storici e i siti del patrimonio sono testimoni irripetibili della nostra storia, raccontando le storie dei nostri antenati e plasmando la nostra identità collettiva. Forniscono un collegamento tangibile al nostro passato e contribuiscono alla nostra comprensione dell'evoluzione culturale e sociale. Conservando gli edifici storici, possiamo assicurare che le future generazioni possano apprezzare e imparare dal nostro patrimonio. In secondo luogo, la conservazione architettonica promuove uno sviluppo urbano sostenibile. Molti edifici storici si trovano nel cuore delle aree urbane, con una ricca importanza storica, sociale ed economica. La loro conservazione può contribuire a rivitalizzare i quartieri urbani, migliorare la coesione comunitaria e sostenere le economie locali attraverso il turismo, gli eventi culturali e il riutilizzo creativo. In questo modo, la conservazione architettonica può contribuire a creare città vibranti, vivibili e sostenibili che bilanciano la modernizzazione con la conservazione culturale. In terzo luogo, la conservazione architettonica favorisce l'innovazione e la creatività. Il riutilizzo adattativo degli edifici storici spesso richiede soluzioni creative e approcci di progettazione innovativi. Riusando strutture storiche per utilizzi moderni, architetti e urbanisti possono dimostrare come il vecchio e il nuovo possano convivere armoniosamente, portando alla creazione di spazi unici e ispiratori. I progetti di conservazione offrono anche opportunità per l'artigianato, le tecniche tradizionali di costruzione e i materiali locali, promuovendo la diversità culturale e stimolando l'innovazione nelle pratiche di progettazione e costruzione. Inoltre, la conservazione architettonica incoraggia il coinvolgimento e la partecipazione della comunità. Gli edifici storici spesso hanno profonde connessioni sociali ed emotive con le comunità locali. La loro conservazione può dare potere alle comunità per partecipare attivamente ai processi decisionali, promuovendo un senso di proprietà, orgoglio e responsabilità. Le iniziative di conservazione architettonica spesso coinvolgono la collaborazione tra diverse parti interessate, come governi locali, comunità, professionisti del settore edile e privati. Questo coinvolgimento può portare a una maggiore comprensione delle esigenze e dei desideri della comunità locale, favorendo un processo decisionale più equo e inclusivo nella pianificazione urbana. Infine, la conservazione architettonica promuove la qualità del design e dell'architettura. Gli edifici storici spesso sono esempi di eccellenza architettonica e di design, rappresentando stili architettonici unici e dettagli artigianali raffinati. La conservazione di questi edifici può ispirare la progettazione contemporanea, offrendo spunti per nuove idee e soluzioni. Inoltre, il restauro e la conservazione di edifici storici richiedono un attento studio del contesto storico e culturale, delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, promuovendo l'apprendimento e la diffusione delle competenze nel settore dell'architettura e dell'edilizia. Tuttavia, la conservazione architettonica nelle città urbanizzate può anche incontrare sfide e ostacoli. Il costo finanziario della conservazione e del restauro degli edifici storici può essere elevato, e potrebbe essere necessario affrontare questioni di zonizzazione, normative edilizie, proprietà e interessi conflittuali. Tuttavia, gli sforzi dedicati alla conservazione architettonica possono essere ampiamente ripagati dai benefici a lungo termine per la comunità e per lo sviluppo sostenibile delle città. In conclusione, la conservazione architettonica è un elemento essenziale per plasmare il futuro delle città urbanizzate. Non solo ci permette di conservare il nostro passato e preservare la nostra identità culturale, ma promuove anche uno sviluppo urbano sostenibile, l'innovazione, la partecipazione della comunità e la qualità del design. Investire nella conservazione architettonica significa investire nel benessere delle comunità locali, nel patrimonio culturale e nell'evoluzione delle città per le future generazioni. È importante trovare un equilibrio tra modernizzazione e conservazione, poiché la nostra storia e il nostro patrimonio architettonico sono tesori da custodire per le generazioni future.

  • Nuovo codice degli appalti 2023

    È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo codice appalti, dlgs 36/2023. Ecco il testo da scaricare completo di allegati e le principali novità Il nuovo codice appalti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023, rispettando i tempi previsti. Diamo il benvenuto al dlgs 36/2023 che dal primo aprile 2023 manda in pensione il dlgs 50/2016 dopo quasi 7 anni di onorata carriera (in realtà l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è soggetta a un periodo transitorio). Uno dei punti focali del nuovo codice è la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dell’appalto. Anche le stazioni appaltanti avranno l’obbligo di migrare verso piattaforme aperte interoperabili (BIM): dovranno adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. Nuovo codice appalti, download dlgs 36/2023 Il testo del dlgs 36/2023 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n.12 della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023. Ecco il testo completo del nuovo codice. SCARICA NUOVO CODICE APPALTI DLGS 36/2023 PDF Nuovo codice appalti, quando entra in vigore? Quando entra in vigore il nuovo codice appalti? Il codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del dlgs 50/2016 e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso. Nuovo codice appalti e digitalizzazione La digitalizzazione è il carburante per l’intero sistema e per il ciclo di vita dell’appalto. Un vero e proprio “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” composto da una serie di elementi: banca dati nazionale dei contratti pubblici; fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC); piattaforme di approvvigionamento digitale; procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Digitalizzazione totale anche per quanto riguarda l’accesso agli atti, in linea con le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Nuovo codice appalti: procedure di affidamento L’articolo 50 del nuovo codice appalti prevede un sistema di procedure per l’affidamento differente rispetto all’impianto precedente: limiti più alti per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato. Sono previste le seguenti procedure di affidamento: Lavori: affidamento diretto fino a 150.000 euro; procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i lavori di importo fino a 1 milione di euro; procedura negoziata senza bando, con consultazione di 10 operatori economici, per i lavori di importo fino a soglia; Servizi e forniture: affidamento diretto fino a 140.000 euro; procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea. Inoltre, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino 5,382 milioni di euro è fatta salva la possibilità di procedere con gara ad evidenza pubblica senza necessità di motivazione. Con l’entrata in vigore del nuovo codice appalti (luglio 2023), la metodologia BIM diventerà una realtà consolidata nella normale amministrazione di un appalto pubblico. Nuovo codice appalti e RUP, cosa cambia Nel nuovo codice appalti la figura del RUP cambia nome rispetto al dlgs 50/2016: da responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto. A lui vengono affidate le fasi di: programmazione; progettazione; affidamento; esecuzione. Novità del nuovo testo rispetto alla bozza di dicembre 2016 risiede nei requisiti del RUP che adesso vengono definiti nell’allegato I.2. Nella bozza di dicembre tale allegato conteneva, invece, indicazioni su nomina e compiti del responsabile unico del progetto. Altra novità interessa la nomina. Secondo il testo approvato in Coniglio dei Ministri spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti e non al responsabile dell’unità organizzativa, come riportato nella bozza di dicembre. Inoltre può essere scelto preferibilmente all’interno della stazione appaltante anche tra i dipendenti con contratto a tempo determinato (altra novità rispetto alla bozza di dicembre). Nuovo codice appalti: si al subappalto a cascata La novità in materia di subappalto è introdotta dall’art. 119 dlgs 36/2023, precisamente al comma 17. La novità è che si può ricorrere al subappalto a cascata, a differenza di quanto indicato nell’art. 105 dlgs 50/2016 in cui ne era specificato il divieto. Che cos’è il subappalto a cascata? È l’affidamento di lavorazioni di competenza del subappaltatore, ad una impresa terza. Il nuovo codice appalti stabilisce che è possibile farlo a discrezione della stazione appaltante. Progettazione secondo il nuovo codice: addio al definitivo Il nuovo testo abolisce completamente il livello intermedio di progettazione: i livelli di progettazione diventano due: progetto di fattibilità tecnico-economica; progetto esecutivo. L’allegato I.7 del Codice definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. Appalto integrato Prevista la possibilità di ricorrere all’appalto integrato! Si parla di appalto integrato quando il contratto ha per oggetto sia la progettazione che l’esecuzione dei lavori, ossia l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Il nuovo codice consente il ricorso all’appalto integrato. Revisione prezzi Nelle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi che si attivano per variazioni del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Qualificazione stazioni appaltanti Le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni, sono iscritte nell’elenco ANAC delle stazioni appaltanti qualificate con riserva. Le succitate stazioni appaltanti devono presentare domanda di scrizione con riserva agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023, così da prestare ausilio in favore di altre SA non qualificate. Le stesse, a decorrere dal 1°gennaio 2024, dovranno presentare domanda per l’iscrizione a regime nei medesimi elenchi. L’iscrizione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024. La qualificazione è prevista per: affidamento diretto di servizi e forniture superiori alle soglie; affidamento di lavori superiori a 500.000 €. Il sistema di qualificazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Nuovo e vecchio codice: periodo transitorio E’ previsto un periodo transitorio in cui coesisteranno i 2 codici che terminerà il 1° gennaio 2024. Il nuovo codice entra in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023; tuttavia, per avvisi o bandi pubblicati prima di tale data, si continuano ad applicare le regole del vecchio codice appalti (dlgs 50/2016). Occorre prestare particolare attenzione all’intreccio normativo: per conoscere tutti i dettagli ti rimando a uno specifico contenuto sull’entrata in vigore e il periodo transitorio. Entrata in vigore codice appalti 2023 Non rischiare di trovarti impreparato. Per adeguare al meglio i tuoi sistemi e per essere certo di rispondere appieno ai nuovi adempimenti, affidati ad un unico interlocutore in grado di supportare il tuo lavoro. Nuovo codice appalti e il principio del risultato Un’altra novità del nuovo codice rispetto al dlgs 50/2016 è il principio del risultato a cui è dedicato il primo articolo del dlgs 36/2023: Il principio del risultato costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea. La vera rivoluzione è contenuta nel comma 4: la responsabilità del personale finora veniva intesa come responsabilità di violazione delle norme. Il principio del risultato, invece, presuppone che la valutazione avvenga in finzione del risultato concreto raggiunto e non solo per la mera applicazione delle norme. L’obiettivo principale del nuovo codice è quello di gestire bene ogni fase: dall’affidamento fino alla realizzazione dei lavori con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità/prezzo. Ma se velocità significa non applicare correttamente le norme o significa mettere da parte la qualità, perde di valore. Il nuovo codice si apre con l’analisi di 12 principi generali di derivazione costituzionale, tra cui il principio del risultato che richiama il principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Tale principio è in funzione di altri principi: concorrenza, trasparenza, verificabilità, tracciabilità, efficacia, efficienza, economicità. https://biblus.acca.it/nuovo-codice-appalti-2023/

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