Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.
Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prescrive, all’art. 146, che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela ai sensi di legge, hanno l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. In difetto di essa i lavori non possono essere iniziati.
L’autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi (art. 149 del D. Lgs. 42/2004):
per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Oltre ai suddetti casi di esclusione previsti dall’art. 149, nel nuovo Dpr 31/2017 sono stati individuati ulteriori 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (Allegato A).
Fra questi, anche le opere e gli interventi edilizi che si discostano dal progetto che ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica fino al limite del due per cento delle misure progettuali relative a: altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime (punto A.31 dell'allegato A).
L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l’intervento proposto e non costituisce presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro profilo. In particolare sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le verifiche di conformità a disposizioni vigenti oggetto di specifica disamina da parte degli Enti e degli Uffici competenti.
In relazione all’entità dell’intervento, la richiesta di autorizzazione, mediante l’opportuna documentazione allegata, darà conto, in sintesi, delle seguenti fasi:
lettura del paesaggio - analisi finalizzata alla comprensione delle caratteristiche specifiche del paesaggio alle diverse scale (quali sono i caratteri geomorfologici, idrologici, pedologici, vegetazionali,..? Quali sono le motivazioni alla base dell’apposizione di un vincolo specifico?)
sintesi e interpretazione - Individuazione e valutazione dei caratteri strutturali del sistema paesistico-ambientale. Lettura della dinamica del paesaggio (Quali sono le permanenze e qual è il loro significato? Qual è lo stato e il valore degli elementi costitutivi del paesaggio? Quali sono gli elementi di maggiore vulnerabilità?)
progetto dell’intervento inserito nel contesto (valutazione) - I contenuti paesistici sono integrati in un processo metodologico unitario di costruzione del progetto. La conoscenza del paesaggio è anche strumento di controllo del progetto (Quali sono gli effetti sul paesaggio? Quella specifica proposta in quello specifico luogo rispetta i valori riconosciuti dal vincolo, ne deteriora i caratteri, contribuisce alla riqualificazione del contesto paesistico di riferimento? Quali sono le trasformazioni che il paesaggio è in grado di assorbire o compensare? Quali correttivi è necessario introdurre?)
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l’Ente competente deve valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo paesaggistico esistente. In particolare: - l’autorità competente entro 40 gg verifica la documentazione, acquisisce il parere della Commissione per il paesaggio e trasmette la richiesta alla Sovrintendenza; - la Sovrintendenza nei 45 gg successivi dal ricevimento della documentazione rende il proprio parere vincolante. Se la Sovrintendenza esprime parere favorevole, entro i successivi 20 giorni, viene rilasciata l’autorizzazione paesaggistica. In caso di parere negativo, viene comunicato dalla stessa Sovrintendenza il preavviso di diniego, l'autorità competente entro 20 gg. dal ricevimento del definitivo parere della Sovrintendenza emette conforme provvedimento paesaggistico; - se la Sovrintendenza non esprime il proprio parere l’autorità competente procede al rilascio dell’autorizzazione o al diniego in ogni caso decorsi 60 gg dal ricevimento della pratica da parte della Sovrintendenza. Possono rilasciare autorizzazioni paesaggistiche solo gli Enti locali inclusi negli elenchi approvati da Regione Lombardia e ritenuti idonei ad esercitare le competenze paesaggistiche loro attribuite dall’art. 80 della L.R. 12/2005. Per gli Enti locali non idonei le relative funzioni amministrative “sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco regionale e dalle comunità montane, nonché dalla Città metropolitana di Milano o dalle province per i restanti territori.” (v. art. 80, comma 9, della LR 12/2005 e s.m.i.).
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