Essendo iniziata la seconda sessione d'esame, possiamo contastare diversi argomenti sono trattati in questa sessione uno di cui è "la sicurezza in cantiere". In questo articolo cercheremo di chiarire i concetti pricipali e le figure professionali che hanno un ruolo fondamentale nella questione di sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione.
Per sicurezza cantiere si intende l’insieme di tutte quelle misure preventive da adottare per rendere sicuri i luoghi di lavoro. Il testo unico di Sicurezza(dlgs 81/08) è il principale riferimento che contiene tutta la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il dlgs 81/08 prevede un approccio integrato alla prevenzione dei rischi, che si basa su una valutazione preliminare dei rischi, sulla definizione di misure di prevenzione e protezione, sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e sulla formazione e informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
In particolare, il dlgs 81/08 prevede che:
Il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza sul lavoro e deve adottare tutte le misure necessarie per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
I lavoratori hanno il diritto di ricevere informazioni e formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) hanno il compito di rappresentare i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
I lavoratori devono collaborare con il datore di lavoro e gli altri lavoratori per la tutela della sicurezza sul lavoro.
L'aggiornamento del dlgs 81/08,in 2023, ha apportato alcune modifiche alla normativa, tra cui:
L'introduzione di un nuovo sistema di sanzioni, che prevede sanzioni più severe per le violazioni più gravi;
La definizione di nuovi obblighi per i datori di lavoro, come ad esempio l'obbligo di nominare un preposto per i lavoratori esposti a rischi particolari;
La previsione di nuove misure di prevenzione e protezione, come ad esempio l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati ai rischi.
Le figure Professionali della sicurezza nei cantieri edili
COMMITTENTE PRIVATO
È Il soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata. È la persona fisica legittimata alla
firma dei contratti di appalto per l’esecuzione dei lavori. Sono committenti privati le
immobiliari, le amministrazioni condominiali, i singoli soggetti giuridici.
può, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori per l’adempimento degli obblighi di legge.
sceglie il coordinatore in fase di progettazione (CSP) e, successivamente, il coordinatore in fase diesecuzione (CSE). Per lavori privati non soggetti a PSC e importo inferiore a € 100.000,00 non è necessarionominare il CSP ma solo il CSE, il quale svolge anche funzioni di CSP.
verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
predispone la notifica preliminare che deve essere inviata all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro,prima dell’inizio dei lavori.
DATORE DI LAVORO (IMPRESA)
È il responsabile dell’impresa o unità produttiva a cui viene commissionata la realizzazione
dell’opera. È il principale destinatario dell’obbligo di garantire l’integrità fisica dei lavoratori.
Nomina le figure di responsabilità: il Responsabile del Servizio di Protezione e
Fornisce ai lavoratori mezzi di protezione adeguati individuali o collettivi
Deve consentire ai RLS / RLST (rappresentanti dei lavoratori in materia di sicurezza) di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di accedere alle informazioni
Tiene aggiornato il registro degli infortuni
Organizza il cantiere
Riceve dal committente il PSC
Redige o fa redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
Redige il DUVRI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE (CSP)
È un professionista (architetto, ingegnere, geologo, geometra, perito industriale), al quale
viene dato l’incarico di redigere il PSC e IL fascicolo tecnico. Il coordinatore della progettazione viene designato dal committente contestualmente al progettista dell’opera, possedendo i requisiti professionali previsti dalla legge.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA(CSE)
È un tecnico con competenze specifiche in materia di sicurezza nei cantieri. Ha le stesse
caratteristiche del CSP.Viene designato dal committente prima dell’affidamento dei lavori. Non può però essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice o dipendente della stessa. Qualora nei
cantieri con un’unica impresa nel prosieguo dei lavori dovessero intervenire altre imprese
subappaltatrici, il committente è tenuto alla nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva a cui spetterà il compito di redigere il PSC ed il fascicolo tecnico, assumendo così anche il ruolo di coordinatore in fase di progettazione.
Prima dell’inizio dei lavori al CSE vengono trasmessi i POS delle imprese esecutrici
Valuta la compatibilità tra quanto previsto dal PSC e dai POS delle imprese esecutrici;
Controlla l’applicazione del PSC;
Riferisce al committente sulle inadempienze delle imprese, proponendo l’eventuale l’allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere, e la risoluzione del contratto.
MEDICO COMPETENTE
Il medico nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria. Il medico,
specializzato in medicina del lavoro, è incaricato della stesura del programma di
sicurezza sanitaria.
IL LAVORATORE
È la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.
Considerando che le norme per la sicurezza sono destinate a salvaguardare principalmente
la sua persona, compito del lavoratore è partecipare attivamente per la loro attuazione.
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(RSPP)
È la persona, con attitudini e capacità adeguate, incaricata dal datore di lavoro, per
l’individuazione e valutazione dei rischi e delle relative misure di sicurezza. Il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione deve essere nominato dal datore di lavoro previa
consultazione dell’RLS / RLST.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(RLS - RLST)
È il rappresentante dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della
sicurezza. Viene eletto dai lavoratori con un’apposita assemblea aziendale (RLS). Può
essere individuato anche in ambito territoriale (RLST). Deve ricevere un’adeguata
formazione e seguire uno specifico corso.
DIRETTORE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori è una figura professionale che, in un cantiere edile, ha il compito di vigilare sull'esecuzione dei lavori in conformità al progetto e al capitolato d'appalto. Il direttore dei lavori non è, in senso proprio, un soggetto responsabile della sicurezza in cantiere, ma ha comunque un ruolo importante in materia. Il direttore dei lavori viene nominato dal committente privato o dal RUP.
In particolare, il direttore dei lavori ha il compito di:
Verificare che il cantiere sia allestito in conformità alle norme di sicurezza;
Verificare che le imprese esecutrici dei lavori rispettino le norme di sicurezza;
Proporre eventuali modifiche al piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) se necessario;
Richiedere all'impresa esecutrice l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive se necessario;
Sospendere i lavori in caso di pericolo imminente.
Inoltre, il direttore dei lavori deve collaborare con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per garantire la sicurezza in cantiere.
In particolare, il direttore dei lavori deve:
Fornire al CSE tutte le informazioni necessarie per l'elaborazione del PSC;
Collaborare con il CSE per la verifica dell'attuazione del PSC;
Informare il RLS di eventuali problemi di sicurezza riscontrati in cantiere.
Il direttore dei lavori può essere un soggetto diverso dal CSE, ma in questo caso è importante che ci sia un'adeguata cooperazione tra le due figure per garantire la sicurezza in cantiere.
NOTIFICA PRELIMINARE
L'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei avori, trasmetta all'AUSL e alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII del suddetto Decreto, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 (presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea);
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 UG.
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
L’articolo 100 del D.lgs 81/2008 definisce cosa sia il Piano di Sicurezza e di coordinamento. si evidenziano, almeno 2 esplicative parole chiave: rischi (Allegato XI) e stima dei costi
(allegato XV).
Il PSC è lo strumento finalizzato all'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene predisposto nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea).
Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. il PSC contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro (ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) e le misure di coordinamento atte a realizzare quanto sopra previsto.
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
Il POS è il documento in cui sono contenute tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori.
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede l'obbligo del datore di lavoro di un’impresa esecutrice di redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) con i contenuti minimi previsti all’Allegato XV; il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione avrà l’obbligo di verificare l’idoneità di questo documento.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) rappresenta la mappatura dei rischi presenti in un'azienda. Deve contenere tutte le procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. Si parla, invece, di documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI) quando un'impresa
esterna interviene nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento. I DUVRI deve indicare tutte le misure adottate per ridurre al minimo i rischi da interferenze nell’ambiente di lavoro. Nei cantieri edili il ruolo del DUVRI è ovviamente svolto dal PSC e dal POS.
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